Statuto APS
Art. 1 - Denominazione
È costituita l’associazione, Ente del Terzo Settore
(Ets), denominata Circolo Legambiente Woodwardia associazione di promozione
sociale.
Art. 2 - Sede
L’Associazione, ha sede a Castellammare di Stabia in Via Panoramica
n.39. L’eventuale variazione della sede
e della denominazione potrà essere decisa con delibera dell’Assemblea
straordinaria degli associati e non richiederà formale variazione del presente
Statuto. È possibile istituire sezioni distaccate o sedi secondarie, previa
apposita delibera dell'Assemblea ordinaria.
Ispira le sue scelte e finalità ai valori ed ai principi
di Legambiente che attraverso i propri livelli territoriali, ne promuove
l’attività e ne coordina l'iniziativa.
Il Circolo costituisce una base associativa territoriale di Legambiente con propria autonomia giuridica, amministrativa e patrimoniale, aderisce all’Associazione Nazionale Legambiente iscritta al registro nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale e ne condivide le finalità statutarie utilizzandone la tessera nazionale quale tessera sociale. Aderisce altresì al Regionale Legambiente Campania.
Il Circolo costituisce una base associativa territoriale di Legambiente con propria autonomia giuridica, amministrativa e patrimoniale, aderisce all’Associazione Nazionale Legambiente iscritta al registro nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale e ne condivide le finalità statutarie utilizzandone la tessera nazionale quale tessera sociale. Aderisce altresì al Regionale Legambiente Campania.
La durata dell’associazione è illimitata.
Art. 3 - Autonomia
L’Associazione è apartitica e aconfessionale ed opera in
assoluta e piena autonomia ed indipendenza rispetto a qualsiasi ente, associazione,
potere pubblico o privato.
Art. 4 - Oggetto e finalità dell’Associazione
L’associazione viene costituita al fine di svolgere:
A)
interventi e servizi finalizzati alla
salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e
all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse
naturali, con esclusione dell’attività,
esercitata
abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e
pericolosi;
B)
interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del
paesaggio
C)
Ricerca scientifica di particolare interesse sociale
D) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività,
anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività
di interesse generale di cui al presente articolo.
E) organizzazione
e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
F) formazione
extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della
dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione
del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
G)
promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della
nonviolenza e della difesa non armata;
H)
promozione e tutela dei diritti umani,
civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti
delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione
delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, e i gruppi di acquisto solidale, banche del
tempo;
I)
protezione civile;
L)
riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla
criminalità organizzata
L’associazione, pur non avendo fini di lucro, potrà
svolgere una attività commerciale, anche eventualmente offrendo servizi a non
soci, purché strumentale al raggiungimento degli scopi sociali, in tal caso gli
eventuali avanzi, al netto delle imposte previste dalle vigenti normative
fiscali, andranno investiti nell’associazione al fine di migliorarne
l’efficienza e la qualità dello svolgimento delle attività istituzionali
dell’associazione stessa. Tutte le attività associative saranno svolte nel
pieno rispetto della libertà e dignità degli associati. È esclusa qualsiasi
finalità politica, sindacale, professionale o di categoria, ovvero di tutela
economica degli associati.
L’associazione può svolgere le attività di cui sopra
anche in favore dei familiari degli associati.
L’associazione può assumere lavoratori dipendenti o
avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche dei propri associati,
qualora sia necessario per lo svolgimento delle attività di interesse generale
di cui al presente articolo e per il perseguimento delle finalità. In ogni caso
il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al
cinquanta per cento dei volontari o al cinque per cento degli associati.
Art. 5 - Attività
L’Associazione per raggiungere le finalità di cui
all’articolo precedente, opera attraverso campagne di informazione e
sensibilizzazione, iniziative di partecipazione di cittadini e comunità,
realizzazione di progetti, produzione di pubblicazioni e materiale audiovisivo,
iniziative di informazione e formazione, attività di educazione formale,
informale e non formale, promozione di iniziative ed attività nei diversi
settori economici, che si sviluppano con le seguenti attività:
A) promuovere ed organizzare ogni forma di attività al
fine di salvaguardare e/o recuperare l'ambiente naturale e i beni culturali, in
particolare promuovendo ed organizzando in proprio o in collaborazione con enti
e associazioni, servizi di vigilanza sull'applicazione delle norme poste a
tutela dell'ambiente, degli animali e della salute;
B) svolgere attività di manutenzione, pulizia e custodia
di aree verdi, beni monumentali e/o culturali, parchi giochi, giardini pubblici
con annessi impianti sportivi e di svago di uso pubblico, spiagge, coste ed ambienti
naturali;
C) organizzare campi di lavoro per il recupero
ambientale, il risanamento di strutture urbane, il rimboschimento, il recupero
di terre incolte, il disinquinamento di zone agricole ed industrializzate;
D) promuovere la conoscenza in ordine ai diritti dei
consumatori e utenti anche mediante forme di assistenza diretta ai consumatori
ed utenti medesimi;
E) organizzare riunioni, seminari, dibattiti e convegni;
redigere e diffondere studi tramite pubblicazioni ed ogni altro mezzo di
comunicazione; promuovere rapporti in Italia ed all'estero con Enti ed
associazioni, cooperative e movimenti organizzati;
F) promuovere ed organizzare ogni forma di attività per
la difesa, la tutela e la cura della salute umana e del benessere animale.
G) promuovere ed organizzare attività commerciali e
produttive marginali volte al perseguimento degli scopi sociali quale ad
esempio la vendita di prodotti agricoli biologici ovvero gadget e materiale
informativo, viveri o bibite;
H) promuovere e
gestire attività di formazione non formale presso le proprie sedi e/o presso
altri luoghi idonei, rivolte
a scuole di ogni
ordine e grado e agli adulti, nell'ottica del diritto/dovere del cittadino
all'apprendere per tutto l'arco
della vita, sui
temi e le metodologie che fanno riferimento all'educazione ambientale ed alla
cittadinanza attiva e alla
formazione per lo
sviluppo sostenibile;
I) promuovere e
gestire attività di formazione, prevenzione e di intervento in emergenza in
ambito di protezione civile;
L) assumere tutte
le iniziative e svolgere tutte le attività ivi compresa la stipulazione di
accordi di collaborazione con
organizzazioni
italiane ed estere ovvero la promozione e/o la partecipazione in altre
associazioni e fondazioni che
siano giudicate necessarie
od utili per il conseguimento della propria finalità.
M) realizzare iniziative e campagne di sensibilizzazione,
di informazione e monitoraggio, aventi fini istituzionali compatibili con
quelli di Legambiente, in difesa degli animali (d’affezione o di allevamento),
della fauna selvatica, della flora, del suolo e dell’ambiente, nel quadro delle
leggi regionali, nazionali e internazionali vigenti.
Tutte le attività associative saranno svolte nel pieno
rispetto della libertà e dignità degli associati.
Nello svolgimento delle attività di cui ai commi
precedenti l'Associazione si può avvalere della consulenza e supporto del
Comitato Scientifico e degli avvocati del Centro di Azione Giuridica (CeAG) di
Legambiente.
Art. 6 – Soci
L’associazione
deve essere costituita da un numero minimo di sette persone fisiche. Possono
diventare soci dell'Associazione, tutti
coloro che condividendone gli scopi, intendano impegnarsi per la loro
realizzazione. L’Associazione esclude la temporaneità della
partecipazione alla vita associativa. Il mantenimento della qualifica di socio
è subordinato al pagamento della quota associativa nei termini prescritti
dall’Assemblea dei soci.
La domanda di ammissione a socio deve essere presentata
al Consiglio Direttivo. Il Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto
dell’ammissione entro il termine di 10 giorni. In assenza di un provvedimento
di accoglimento della domanda entro il termine prescelto, si intende che essa è
stata accettata.
Il rigetto della
domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto specificandone i
motivi. L'interessato potrà presentare ricorso entro i successivi trenta giorni
all'Assemblea dei soci, la quale si pronuncerà in modo definitivo nella sua
prima convocazione.
Art.7 - Diritti e doveri dei soci
Tutti
i soci hanno uguali diritti:
a)
il diritto di essere informati su tutte le attività ed
iniziative, nonché di usufruire di tutte le strutture, dei servizi e delle
prestazioni attuate dall’Associazione;
b)
di partecipare alle assemblee con diritto di voto e di
essere eletti alle cariche sociali;
c)
il diritto di recedere dall’Associazione.
I
soci hanno l’obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello Statuto,
dei regolamenti e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.
Ciascun socio
può esprimere un solo voto, i soci che, per qualsiasi motivo, non possono
intervenire personalmente all'Assemblea, hanno diritto di essere rappresentati
da un altro socio, mediante delega scritta; ciascun associato non può essere
delegato da più di due soci.
La
qualità di socio si perde:
a)
per decesso;
b)
per recesso, tramite presentazione di dimissioni scritte;
c)
per morosità nel pagamento della quota associativa;
d)
per espulsione.
Le
espulsioni sono decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi membri.
Perdono la qualità di socio per espulsione qualora il comportamento del socio
sia in contrasto con i principi e le finalità dell’associazione, delle norme
statutarie e delle delibere dell’Assemblea dei delegati di Legambiente
nazionale, o ne danneggino gravemente l’immagine e gli obiettivi.
Il
socio escluso ha 30 giorni di tempo per fare ricorso all’Assemblea dei soci. I
soci espulsi per morosità potranno, dietro domanda, essere riammessi, pagando
una nuova quota di iscrizione.
Vi
è incompatibilità fra gli incarichi ricoperti all'interno del Circolo e
incarichi di pari livello ricoperti all'interno di partiti, sindacato ed altre
organizzazioni di tale natura. È inoltre stabilita l'incompatibilità tra
cariche esecutive territoriali del circolo e cariche amministrative esecutive
di amministrazioni locali ed enti di gestione territoriale. Solo per quanto
concerne gli enti di gestione è possibile prevedere deroghe, qualora tale
richiesta venga avanzata dal Consiglio Direttivo del Circolo al Collegio dei Garanti nazionale
di Legambiente con le modalità di cui all'art 8 dello statuto nazionale di
Legambiente.
Art. 8 - Organi associativi
Sono organi dell'Associazione:
a) l’Assemblea dei soci;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente;
d) il Vice Presidente;
e) Organo di controllo;
f) Organo di Revisione Legale dei Conti (o Revisore Unico).
Le cariche
ricoperte nell’Associazione sono svolte a titolo gratuito e non possono dare
diritto ad alcun compenso.
Art.9 - L’Assemblea dei Soci
L’Assemblea è l’organo sovrano, è
composta da tutti i soci, è presieduta dal Presidente in carica.
L’Assemblea ordinaria si riunisce
almeno una volta l’anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, per
l’approvazione del rendiconto economico-finanziario.
L’Assemblea ordinaria e straordinaria
viene convocata dal Presidente, ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno,
oppure ne sia fatta richiesta da almeno 1/5 degli associati o dalla maggioranza
dei Consiglieri.
Per convocare l’Assemblea, il
Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l’ora della
prima e della seconda convocazione.
Le Assemblee sono convocate mediante
affissione presso la sede legale e comunicazioni scritte spedite per via
postale o via e-mail almeno 10 giorni prima del giorno previsto, oppure con
avviso su Facebook o Instagram.
L’avviso di convocazione deve
contenere il giorno, l’ora, la sede della convocazione e l’ordine del giorno
con i punti oggetto del dibattimento.
L’Assemblea può essere costituita in
forma ordinaria e straordinaria.
L’Assemblea ordinaria è validamente
costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà dei soci,
mentre in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero degli
intervenuti. È consentita
l’espressione del voto per delega. A ciascun socio può essere conferito un
massimo di due deleghe. Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono prese a
maggioranza dei voti.
Nelle deliberazioni di approvazione
del rendiconto economico-finanziario e in quelle che riguardano la loro
responsabilità, i Consiglieri non hanno diritto di voto. Per le votazioni e l’elezione
delle cariche sociali si procede mediante il voto palese. Le deliberazioni sono
immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito
da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario
dell’Assemblea. Le delibere assembleari rimangono affisse nei locali
dell'Associazione durante i dieci giorni che seguono l'Assemblea.
L’Assemblea ordinaria ha i seguenti
compiti:
a) discute ed approva il rendiconto economico-finanziario
e il bilancio preventivo;
b) definisce il programma generale annuale di
attività;
c) elegge e revoca i componenti del Consiglio
Direttivo, il Presidente e il Vice Presidente. La revoca deve essere richiesta
da almeno 1/3 dei soci e votata in Assemblea a maggioranza dei presenti;
d) elegge e revoca quando previsto l’Organo di
controllo e l’Organo di Revisione (o Revisore Unico);
e) discute e approva gli eventuali regolamenti
predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell’Associazione;
f) delibera sulle responsabilità dei componenti
gli organi sociali;
g) decide sull’espulsione dei soci ai sensi
dell’art.7;
h) discute e decide su tutti gli argomenti posti
all’ordine del giorno;
i) delibera su tutte le operazioni contrattuali di
natura immobiliare e mobiliare, ivi inclusa la richiesta di mutui ipotecari,
fideiussioni, leasing e affidamenti bancari.
L’Assemblea
straordinaria delibera sulla modifica dello Statuto, sullo scioglimento
dell’Associazione e sulla devoluzione del patrimonio.
Per le modifiche statutarie
l’Assemblea straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione con
la presenza di almeno due terzi dei soci, mentre in seconda convocazione è
valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti. Per lo
scioglimento dell’Associazione e devoluzione del patrimonio, l’Assemblea
straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.
Art.10 - Consiglio
Direttivo
Il Consiglio Direttivo è composto da 3 a 9
membri, nominati dall’Assemblea; esso dura in carica 4 anni e i suoi componenti
sono rieleggibili.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal
Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta
richiesta da almeno un terzo dei Consiglieri o dalla maggioranza dei Revisori
dei Conti. La convocazione è fatta mediante strumenti telematici.
L’avviso di convocazione deve contenere il
giorno, l’ora, la sede della convocazione e l’ordine del giorno.
È ammessa la possibilità di partecipare alle adunanze mediante mezzi di
telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere
identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di avere visione
dei documenti e di scambiarsene, nonché di intervenire in tempo reale alla
trattazione degli argomenti affrontati.
Le riunioni sono valide quando vi interviene
la maggioranza dei Consiglieri. Le deliberazioni sono palesi e prese a
maggioranza.
Il Consiglio Direttivo è investito
dei più ampi poteri per la gestione dell’Associazione. Pone in essere ogni atto
esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia
riservato per Legge o per Statuto alla competenza dell’Assemblea dei soci.
Nello specifico:
a) elegge e revoca, tra i propri componenti, il
Segretario e il Tesoriere;
b) attua tutti gli atti di ordinaria e
straordinaria amministrazione;
c) cura l’esecuzione dei deliberati
dell’Assemblea;
d) predispone all’Assemblea il programma annuale
di attività;
e) presenta annualmente all’Assemblea per l’approvazione:
la relazione sulla gestione, il rendiconto economico-finanziario dell’esercizio
trascorso, nonché il bilancio preventivo;
f) conferisce procure generali e speciali;
g) instaura rapporti di lavoro, fissandone
mansioni, qualifiche e retribuzioni;
h) propone all’Assemblea i regolamenti per il
funzionamento dell’Associazione e degli organi sociali;
i) riceve, accetta o respinge le domande di
adesione di nuovi soci;
j) ratifica e respinge i provvedimenti d’urgenza
adottati dal Presidente;
k) delibera in ordine all’esclusione dei soci;
l) determina l’ammontare delle quote associative
e il termine ultimo per il loro versamento;
m) delibera sull’apertura di conti correnti sia
bancari che postali.
In caso venga a mancare in modo irreversibile
uno o più Consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo
alla graduatoria dei primi dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, il
Presidente entro 30 giorni indice l’Assemblea dei soci per le elezioni
suppletive dei membri da sostituire.
Art.11 - Il Presidente
Il Presidente è il legale
rappresentante dell’Associazione ed ha l’uso della firma sociale. Dura in
carica 4 anni ed è eletto tra i soci.
È autorizzato a riscuotere pagamenti
di ogni natura, a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza. Ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti riguardanti
l’Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in
qualsiasi grado e giudizio. Può delegare parte dei suoi poteri ad altri
Consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o
impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente eletto dal
Consiglio direttivo. In casi di
oggettiva necessità può adottare provvedimenti d’urgenza sottoponendoli alla
ratifica del Consiglio Direttivo.
Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali
provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente. Può movimentare conti correnti sia bancari che postali. Su delibera del
Consiglio Direttivo può aprire conti correnti bancari e postali e con delibera
dell’Assemblea dei soci, compiere tutte le operazioni contrattuali di natura
immobiliare e mobiliare, ivi inclusa la richiesta di mutui ipotecari,
fideiussioni, leasing e affidamenti bancari.
Art. 12 – Vice Presidente
Il Vice Presidente coadiuva o
sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento. Dura in carica 4 anni ed è eletto tra i soci.
Art. 13 – Il Segretario
Il Consiglio Direttivo può eventualmente
nominare il Segretario. Il Segretario è il responsabile della redazione dei
verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea e li trascrive sugli appositi
libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.
Art. 14 – Il Tesoriere
Il Consiglio Direttivo può eventualmente
nominare il Tesoriere. Il Tesoriere avrà il compito di predisporre il rendiconto economico-finanziario
dell’esercizio trascorso, nonché il bilancio preventivo, da sottoporre al vaglio del Consiglio
Direttivo. Il Tesoriere avrà, inoltre, il compito della gestione dell’amministrazione
finanziaria dell’associazione.
Art. 15 – Organo di Controllo
L’Assemblea dei
soci, qualora l’associazione superi per due esercizi consecutivi i limiti di
cui all’art. 30 del Decreto
Legislativo n. 117
del 2017, nomina un organo di controllo contabile monocratico o collegiale;
qualora l’Assemblea
deliberi di
dotarsi di un organo monocratico deve essere eletto un componente effettivo ed
uno supplente. Entrambi
devono essere
iscritti nell’apposito registro dei revisori legali e possono essere sia soci
che non soci. Qualora
l’Assemblea si
doti di un organo collegiale lo stesso è composto da tre componenti effettivi e
due supplenti, che
possono essere sia
soci che non soci, di cui almeno un componente effettivo ed uno supplente
devono essere iscritti
nell’apposito
Registro dei revisori legali. I restanti membri devono essere iscritti negli
albi professionali individuati
con Decreto del
Ministro della Giustizia.
In entrambi i
casi, organo monocratico o collegiale, si applica l’art. 2399 in materia di
cause di ineleggibilità e di
decadenza.
L’organo di controllo dura in carica per 4 esercizi e può essere rieletto.
L’organo di controllo vigila sull’osservanza della legge e dello statuto
e sul rispetto dei principi di corretta
amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto
legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora
applicabili, nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo,
amministrativo e contabile e sul suo concreto
funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in
cui non sia nominato un soggetto incaricato
della revisione legale dei conti. L’organo di controllo esercita inoltre
compiti di monitoraggio dell’osservanza delle
finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare
riguardo alle specifiche disposizioni di cui al Decreto
Legislativo del 3 luglio 2017 n. 117 e ss. modifiche ed integrazioni. I
componenti dell’organo di controllo possono in
qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione
e di controllo, e a tal fine, possono chiedere
agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su
determinati affari.
Art.16 - Organo di
Revisione Legale dei conti
L’Assemblea dei soci, qualora ricorrano i presupposti di
cui all’art. 31 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017, nomina un revisore
legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell’apposito
registro; il revisore legale può coincidere con l’organo di controllo contabile
qualora almeno un componente effettivo dell’organo di controllo interno sia
anche iscritto nell’apposito registro dei revisori legali. L’Organo di revisione dura in carica 4 esercizi
e può essere rieletto. L’Organo di Revisione ha il compito di controllare
trimestralmente la gestione amministrativo/contabile, di esaminare in via
preliminare i bilanci, di redigere una relazione di accompagnamento agli
stessi. L’Organo di revisione ha facoltà di partecipare alle riunioni del
Consiglio Direttivo senza diritto di voto. L’attività dell’Organo di Revisione
deve risultare da apposito verbale riportato nel libro dei verbali dello stesso
Organo, nel quale devono essere riportate anche le relazioni ai bilanci.
Art. 17 - Patrimonio,
esercizio sociale e Rendiconto o Bilancio
Il patrimonio dell’Associazione è destinato allo
svolgimento delle attività di cui al presente statuto ed alle spese di
organizzazione e gestione dell’Associazione. È fatto divieto all’Associazione
di distribuire, anche in modo indiretto, i proventi delle attività fra gli
associati. Se conseguiti, utili e avanzi di gestione devono rafforzare la
struttura patrimoniale dell’Associazione per meglio perseguire, e con
durevolezza nel tempo, gli scopi associativi.
Il patrimonio dell’Associazione è costituito da:
· le quote associative e i beni con esse acquistati;
· beni, contributi, erogazioni, sovvenzioni o donazioni conferiti dai soci
o da terzi;
· entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio
finanziamento;
· proventi derivanti dalla cessione di beni e/o servizi ai soci o a terzi;
· entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
· altre entrate compatibili con i principi e le finalità
dell’Associazione.
L’Associazione potrà reperire le risorse finanziarie
necessarie per il raggiungimento dei suoi fini sia in Italia che all’estero,
presso privati o Istituzioni e Enti pubblici. I fondi sono depositati presso
l’istituto di credito scelto dal Consiglio Direttivo.
L’esercizio sociale ha durata dal 1 gennaio fino al 31
dicembre di ogni anno.
Il rendiconto finanziario di cassa viene presentato dal
Consiglio Direttivo all'Assemblea dei soci per essere approvato in sede di
riunione ordinaria.
Il rendiconto deve rappresentare la situazione
economico-finanziaria dell'Associazione, con separata indicazione dell’attività
istituzionali da quella commerciale e contenere una sintetica descrizione del
patrimonio dell'Associazione. Una volta approvato rimane affisso nei locali
dell'Associazione durante i dieci giorni che seguono l'Assemblea.
In caso di superamento dei limiti imposti dalla norma il
Consiglio Direttivo provvederà a redigere un Bilancio formato da stato
patrimoniale e dal rendiconto finanziario ed a predisporre il bilancio sociale.
Art. 18 - Durata e scioglimento
Lo
scioglimento dell’Associazione viene deciso dall’Assemblea che si riunisce in
forma straordinaria ai sensi dell’art. 9 del presente Statuto.
In
caso di scioglimento, il patrimonio dell’Associazione, dedotte le passività,
verrà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di utilità
sociale, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia. In nessun
caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.
Art. 19 - Fonti normative
Il funzionamento dell’Associazione è disciplinato, oltre
che dal presente statuto e dai regolamenti interni, dalla legislazione vigente in
materia e dalle norme del codice civile relative alle associazioni.
Il PRESIDENTE IL
VICE PRESIDENTE
Simone Izzo Gloria del Giudice
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